Convenzione
Art. 34
34 / 35In vigore dal 28 dic 1985
La presente Convenzione si applica quando l'intermediario fa un'offerta di vendita o di acquisto o accetta un'offerta di vendita o di acquisto dopo l'entrata in vigore della Convenzione nello Stato contraente di cui all' par. 1).
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;767#art-c-34