Convenzione

Art. 25

In vigore dal 28 dic 1985
Quando uno Stato contraente ha un sistema di governo in virtù del quale il potere esecutivo, giudiziario e legislativo sono divisi fra autorità centrale e altre autorità di tale Stato, la firma, la ratifica, l'accettazione, l'approvazione della Convenzione o l'adesione a quest'ultima, o la dichiarazione fatta in virtù dell', non comporteranno alcuna conseguenza per quanto riguarda la ripartizione interna dei poteri in tale Stato.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;767#art-c-25

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