Convenzione

Art. 23

In vigore dal 28 dic 1985
La presente Convenzione non prevale su qualsiasi accordo internazionale già concluso o da concludersi che contenga disposizioni di diritto materiale relative alle materie disciplinate dalla presente Convenzione, a condizione che il rappresentato, il terzo o, nel caso previsto dal par. 2 dell', l'intermediario e il terzo abbiano il loro domicilio in uno Stato parte a tale accordo.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;767#art-c-23

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Art. 23 Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla rappresentanza in materia di vendita internazionale di merci, adottata a Ginevra il 17 febbraio 1983, con risoluzione finale adottata a Ginevra il 15 febbraio 1983. — Testo vigente | Portale Normativo