Art. 23
Convenzione

Art. 23

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In vigore dal 28 dic 1985
La presente Convenzione non prevale su qualsiasi accordo internazionale già concluso o da concludersi che contenga disposizioni di diritto materiale relative alle materie disciplinate dalla presente Convenzione, a condizione che il rappresentato, il terzo o, nel caso previsto dal par. 2 dell', l'intermediario e il terzo abbiano il loro domicilio in uno Stato parte a tale accordo.
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