Convenzione

Art. 20

In vigore dal 28 dic 1985
Nonostante l'estinzione del suo potere, l'intermediario ha sempre facoltà di compiere per conto del rappresentato o dei suoi aventi diritto, gli atti necessari per evitare che si rechi pregiudizio agli interessi di questi ultimi.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;767#art-c-20

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