Convenzione

Art. 28

In vigore dal 28 dic 1985
Qualsiasi Stato contraente può, all'atto della firma, della ratifica, della accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, dichiarare di non voler essere vincolato dal par. 1b dell'.
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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;767#art-c-28

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