Art. 28
Convenzione

Art. 28

28 / 35
In vigore dal 28 dic 1985
Qualsiasi Stato contraente può, all'atto della firma, della ratifica, della accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, dichiarare di non voler essere vincolato dal par. 1b dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;767#art-c-28