Convenzione
Art. 30
30 / 35In vigore dal 28 dic 1985
1) Qualsiasi Stato contraente può in qualsiasi momento dichiarare che applicherà le disposizioni della presente Convenzione a dei casi determinati che sfuggirebbero al suo campo di applicazione.
2) Questa dichiarazione può segnatamente prevedere che la Convenzione si applicherà:
a) a qualsiasi contratto diverso dal contratto di vendita di merci;
b) ai casi in cui i domicili di cui al par. 1 e all', non si trovano negli Stati contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-12-11;767#art-c-30