Art. 22
Convenzione

Art. 22

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In vigore dal 28 dic 1985
1) La presente Convenzione sarà aperta alla firma alla seduta di chiusura della Conferenza diplomatica sulla rappresentanza in materia di vendita internazionale di merci e rimarrà aperta alla firma per tutti gli Stati a Berna fino al 31 dicembre 1984. 2) La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati firmatari. 3) La presente Convenzione sarà aperta all'adesione di tutti gli Stati che non sono firmatari a decorrere dalla data alla quale sarà aperta la firma. 4) Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione saranno depositati presso il Governo svizzero.
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