Art. 5
In vigore dal 27 nov 1985
Per le violazioni delle sottoelencate norme delle convenzioni di cui all' saranno comminate con leggi regionali sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi della legge 24 novembre 1931, n. 689, comprese tra i limiti minimo e massimo di seguito indicati:
da L. 100.000 a L. 1.000.000 a chiunque procuri agli animali sofferenze o dolori inutili in violazione dell' della convenzione sulla protezione degli animali negli allevamenti o a chiunque contravvenga alle norme dell', comma secondo, dell', comma secondo, dell', commi secondo, terzo e ottavo, della convenzione sulla protezione degli animali da macello;
da L. 300.000 a L. 3.000.000 a chiunque trascuri di assicurare agli animali le condizioni ambientali di allevamento previste all' della convenzione sulla protezione degli animali negli allevamenti o a chiunque contravvenga alle norme previste dall', comma primo, dall', comma primo, dall', dall', commi primo, quarto, quinto, sesto e settimo, dall' e dall' della convenzione sulla protezione degli animali da macello;
da L. 500.000 a L. 5.000.000 a chiunque non assicuri agli animali da allevamento la libertà di movimento e lo spazio appropriati in relazione ai loro bisogni fisiologici ed etologici considerati all' della convenzione sulla protezione degli animali negli allevamenti o a chiunque contravvenga alle norme previste dall', comma terzo, e dagli , e 16 della convenzione sulla protezione degli animali da macello.
Storico versioni
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