Convenzione›Sez. III
Art. 8
In vigore dal 27 nov 1985
1. Gli animali devono avere a disposizione l'acqua, a meno che non siano avviati nei locali di macellazione al più presto possibile.
2. Ad eccezione di quelli che saranno abbattuti entro le dodici ore dopo l'arrivo, gli animali devono essere foraggiati ed abbeverati moderatamente ad intervalli appropriati.
3. Quando non sono legati, gli animali devono poter disporre di mangiatoie per foraggiarsi senza essere disturbati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-10-14;623#art-c-8