Convenzione›Sez. IV
Art. 11
In vigore dal 27 nov 1985
Ciascuna delle Parti Contraenti può prevedere affinché le disposizioni del Capitolo II della presente Convenzione vengano applicate, mutatis mutandis, alla consegna ed al ricovero degli animali al di fuori dei mattatoi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-10-14;623#art-c-11