Convenzione
Art. 12
In vigore dal 27 nov 1985
Gli animali devono essere immobilizzati, se necessario, immediatamente prima di essere abbattuti e, salvo le eccezioni previste dall', storditi secondo procedimenti appropriati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-10-14;623#art-c-12