Convenzione
Art. 17
In vigore dal 27 nov 1985
1. Ciascuna Parte Contraente può autorizzare deroghe alle disposizioni relative alla fase preliminare di stordimento nei seguenti casi:
abbattimento secondo riti religiosi;
abbattimento di estrema urgenza allorchè non è possibile praticare lo stordimento;
abbattimento di pollame e di conigli secondo una procedura concordata che provochi la morte istantanea degli animali;
abbattimento di animali per ragioni di disciplina sanitaria, purchè motivato da ragioni particolari.
2. Le Parti Contraenti che faranno ricorso alle deroghe di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono aver cura, tuttavia, a che nel caso di simili abbattimenti venga risparmiato agli animali ogni sofferenza o dolore evitabili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-10-14;623#art-c-17