Convenzione

Art. 17

In vigore dal 27 nov 1985
1. Ciascuna Parte Contraente può autorizzare deroghe alle disposizioni relative alla fase preliminare di stordimento nei seguenti casi: abbattimento secondo riti religiosi; abbattimento di estrema urgenza allorchè non è possibile praticare lo stordimento; abbattimento di pollame e di conigli secondo una procedura concordata che provochi la morte istantanea degli animali; abbattimento di animali per ragioni di disciplina sanitaria, purchè motivato da ragioni particolari. 2. Le Parti Contraenti che faranno ricorso alle deroghe di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono aver cura, tuttavia, a che nel caso di simili abbattimenti venga risparmiato agli animali ogni sofferenza o dolore evitabili.
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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;623#art-c-17

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