Convenzione

Art. 19

In vigore dal 27 nov 1985
Ciascuna Parte Contraente che autorizzi abbattimenti secondo riti religiosi deve assicurarsi dell'abilitazione dei sacrificatori da parte degli organismi religiosi, a meno che non sia la Parte Contraente stessa a rilasciare le autorizzazioni necessarie.
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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;623#art-c-19

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