Convenzione
Art. 19
11 / 24In vigore dal 27 nov 1985
Ciascuna Parte Contraente che autorizzi abbattimenti secondo riti religiosi deve assicurarsi dell'abilitazione dei sacrificatori da parte degli organismi religiosi, a meno che non sia la Parte Contraente stessa a rilasciare le autorizzazioni necessarie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-10-14;623#art-c-19