Convenzione
Art. 14
In vigore dal 27 nov 1985
È proibito impiegare mezzi di contenzione che causino sofferenze evitabili, legare le membra posteriori degli animali o appenderli prima della fase di stordimento; e nel caso di abbattimento rituale, prima che il sangue sia completamente sgorgato. Tuttavia la proibizione di appendere gli animali non si applica alla macellazione del pollame e dei conigli, a condizione che la sospensione preceda immediatamente la fase di stordimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-10-14;623#art-c-14