ConvenzioneSez. III

Art. 9

In vigore dal 27 nov 1985
1. Le condizioni e lo stato di salute degli animali devono costituire l'oggetto di una ispezione da eseguirsi almeno due volte al giorno, mattina e sera. 2. Gli animali malati, indeboliti o feriti devono essere immediatamente abbattuti. Se ciò non è possibile, devono essere separati dagli altri, in attesa di essere abbattuti.
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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;623#art-c-9

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