Convenzione›Sez. I
Art. 6
In vigore dal 27 nov 1985
1. Non si devono avviare gli animali verso i locali di macellazione se non quando il loro abbattimento può essere praticato al più presto.
2. Se gli animali non vengono abbattuti immediatamente dopo il loro arrivo, si deve provvedere al loro ricovero.
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