Convenzione

Art. 2

In vigore dal 27 nov 1985
1. Ciascuna Parte Contraente prende le misure necessarie al fine di assicurare l'effettiva applicazione delle disposizioni della presente Convenzione. 2. Nessuna disposizione della presente Convenzione potrà limitare la facoltà delle Parti Contraenti di adottare misure più severe che mirino alla protezione degli animali. 3. Ciascuna Parte Contraente vigila affinché la progettazione, costruzione e conduzione dei mattatoi, nonché il loro funzionamento, assicurino le condizioni appropriate previste dalla presente Convenzione al fine di evitare, nella massima misura possibile, di provocare eccitazioni, dolori o sofferenze agli animali. 4. Ciascuna Parte Contraente vigila per risparmiare agli animali abbattuti nei macelli o fuori di essi qualsiasi dolore o sofferenze evitabili.
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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;623#art-c-2

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