ConvenzioneSez. II

Art. 7

In vigore dal 27 nov 1985
1. Gli animali devono essere tenuti al riparo degli effetti meteorologici o climatici sfavorevoli. I mattatoi devono disporre di installazioni sufficienti per la stabulazione o stabbiatura degli animali e capaci di offrire loro una protezione contro le intemperie. 2. L'impiantito dei locali di scarico, di passaggio, stazionamento o ricovero degli animali non deve essere sdrucciolevole, ma tale da permettere la pulizia e la disinfezione oltre allo scolo completo dei liquami. 3. I mattatoi devono disporre di zone coperte munite di dispositivi di attacco con mangiatoie e abbeveratoi. 4. Qualora alcuni animali siano costretti a passare la notte nel mattatoio, si deve provvedere al loro ricovero e, se necessario, legarli ma in maniera tale che possano accovacciarsi. 5. Gli animali che per motivi di specie, sesso, età o di origine sono ostili fra di loro devono essere separati. 6. Gli animali che sono stati trasportati in gabbie, cesti o casse, devono essere abbattuti il più presto possibile; nel caso contrario devono essere abbeverati ed alimentati conformemente con quanto previsto dalle disposizioni dell'. 7. Qualora gli animali siano stati sottoposti a temperature elevate con tempo umido, si deve provvedere a rinfrescarli. 8. Allorchè le condizioni climatiche lo esigono (ad esempio forte umidità, basse temperature) gli animali devono essere posti in stabulazione. Le stalle devono essere arieggiate. Durante il foraggiamento le stalle devono essere sufficientemente illuminate.
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