ConvenzioneSez. I

Art. 4

In vigore dal 27 nov 1985
1. Gli animali devono essere scaricati ed avviati con ogni cura. 2. Una attrezzatura adeguata, come ponti, rampe o passerelle deve essere utilizzata per le operazioni di scarico del bestiame. Tale attrezzatura deve essere fornita di un impiantito che non sia sdrucciolevole e, se necessario, di protezione laterale. I ponti, le rampe e le passerelle dovranno avere una pendenza minima. 3. Gli animali non devono essere nè impauriti nè eccitati. In ogni caso bisogna aver cura affinché gli animali non si rovescino o possano cadere dai ponti, dalle rampe o dalle passerelle. In particolare è proibito sollevare gli animali per la testa, per le zampe o per la coda in modo tale che questo provochi loro dolori o sofferenze. 4. Se necessario, gli animali devono essere condotti singolarmente; se vengono spostati utilizzando corridoi, questi ultimi devono essere concepiti in modo tale che gli animali non possano ferirsi.
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