ConvenzioneSez. I

Art. 5

In vigore dal 27 nov 1985
1. Gli animali devono essere spostati utilizzando la loro natura gregale. Gli strumenti destinati a dirigere gli animali non devono essere impiegati altro che a questo fine ed unicamente in tempi brevi. È proibito, in particolare, colpire gli animali sulle parti del corpo più sensibili o di spingerli toccando le suddette parti. Le apparecchiature a scarica elettrica non possono essere utilizzate che per i bovini ed i suini, a condizione che la durata delle scariche non vada oltre i due secondi, che esse siano sufficientemente distanziate e che gli animali dispongano dello spazio necessario per spostarsi; le scariche non possono essere applicate che sulla muscolatura appropriata. 2. È proibito schiacciare, torcere, tentare di spezzare la coda degli animali o di colpirli agli occhi. I colpi inferti senza criterio, in particolare i calci, sono proibiti. 3. Le gabbie, i cesti o i cassoni contenenti animali devono essere manipolati con cura; è proibito lasciarli cadere o rovesciarli. 4. Gli animali consegnati in gabbie, cesti o cassoni con fondo perforato o flessibile devono essere scaricati con particolare cura per evitare che si verifichino ferite alle estremità degli animali stessi. Se del caso, gli animali devono essere scaricati singolarmente.
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