Convenzione
Art. 18
In vigore dal 27 nov 1985
1. Ciascuna Parte Contraente deve accertarsi delle capacità professionali delle persone addette all'immobilizzazione, stordimento e abbattimento degli animali.
2. Ciascuna Parte Contraente deve avere cura che gli strumenti, gli apparecchi e le installazioni necessarie ad immobilizzare e stordire gli animali corrispondano ai requisiti posti dalla Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-10-14;623#art-c-18