Convenzione

Art. 22

In vigore dal 27 nov 1985
1. Ciascuno Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, designare il territorio o i territori ai quali la presente Convenzione si applicherà. 2. Ciascuno Stato può, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, o in qualsiasi altro momento susseguente, estendere l'applicazione della presente Convenzione, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione stessa, e di cui garantisce le relazioni internazionali o per il quale è abilitato a stipulare. 3. Ogni dichiarazione fatta in virtù del paragrafo precedente potrà essere ritirata, per quel che concerne il territorio designato nella detta dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto sei mesi dopo la data in cui il Segretario Generale riceve la notifica.
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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;623#art-c-22

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