Art. 1

In vigore dal 27 nov 1985
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare: a) la convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti, adottata a Strasburgo il 10 marzo 1976; b) la convenzione europea sulla protezione degli animali da macello, adottata a Strasburgo il 10 maggio 1979.
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