Art. 1
In vigore dal 27 nov 1985
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare:
a) la convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti, adottata a Strasburgo il 10 marzo 1976;
b) la convenzione europea sulla protezione degli animali da macello, adottata a Strasburgo il 10 maggio 1979.
Storico versioni
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