Art. 6
In vigore dal 27 nov 1985
Ai fini di cui alla presente legge le competenti amministrazioni regionali possono avvalersi dell'opera di associazioni di volontariato che perseguono fini analoghi, secondo le modalità previste dall'articolo 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 14 ottobre 1985
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Storico versioni
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