Convenzione

Art. 21

In vigore dal 27 nov 1985
1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare, secondo le modalità che riterrà opportune, gli Stati non membri del Consiglio d'Europa ad aderire alla presente Convenzione. 2. L'adesione si effettuerà mediante deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dello strumento di adesione, che avrà effetto sei mesi dopo la data del deposito stesso.
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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;623#art-c-21

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