Convenzione

Art. 23

In vigore dal 27 nov 1985
1. Ciascuna Parte Contraente potrà, per quello che la riguarda, denunciare la presente Convenzione indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data in cui il Segretario Generale riceve la notifica.
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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;623#art-c-23

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