Convenzione

Art. 13

In vigore dal 8 nov 1985
1. Il Capo di un Ufficio consolare gode dell'inviolabilità e dell'immunità dalla giurisdizione dello Stato di residenza previste dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 per gli agenti diplomatici. 2. Oltre alle eccezioni già previste nella menzionata Convenzione, il Capo dell'Ufficio consolare non è immune dalla giurisdizione per le azioni civili: a) che hanno origine da un contratto da lui concluso, nel quale egli non ha agito nè direttamente nè indirettamente per incarico dello Stato di invio; b) che concernono la responsabilità civile per danni causati da un incidente provocato da un mezzo di trasporto. 3. Misure di esecuzione contro il Capo dell'Ufficio consolare possono essere adottate soltanto nei casi previsti dall' della menzionata Convenzione di Vienna, nonché dal paragrafo 2 del presente articolo, a condizione che ciò sia possibile senza pregiudicare l'inviolabilità della persona.
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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;611#art-c-13

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