Convenzione
Art. 9
In vigore dal 8 nov 1985
Le funzioni di un membro del personale consolare hanno termine in particolare a seguito:
a) della notifica dello Stato di invio allo Stato di residenza
del fatto che le funzioni sono venute a cessare;
b) del ritiro dell'exequatur;
c) della notifica dello Stato di residenza allo Stato di invio che esso non considera più la persona in questione come membro del personale consolare, nei casi previsti dall', paragrafo 2.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-10-14;611#art-c-9