Art. 9
Convenzione

Art. 9

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In vigore dal 8 nov 1985
Le funzioni di un membro del personale consolare hanno termine in particolare a seguito: a) della notifica dello Stato di invio allo Stato di residenza del fatto che le funzioni sono venute a cessare; b) del ritiro dell'exequatur; c) della notifica dello Stato di residenza allo Stato di invio che esso non considera più la persona in questione come membro del personale consolare, nei casi previsti dall', paragrafo 2.
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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;611#art-c-9