Convenzione
Art. 8
In vigore dal 8 nov 1985
1. Al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza viene notificato per iscritto:
a) la nomina e l'entrata in servizio dei membri del personale consolare, il giorno dei loro arrivo e della loro partenza definitiva o la cessazione delle loro funzioni, nonché ogni modifica relativa al loro status che possa verificarsi nel corso del servizio
all'Ufficio consolare;
b) il giorno dell'arrivo e della partenza definitiva dei membri della famiglia di un membro del personale consolare ed il fatto che una persona divenga o cessi di essere membro della predetta famiglia;
c) il giorno dell'arrivo e della partenza definitiva dei membri del personale privato e la fine del loro servizio;
d) l'inizio e la cessazione del servizio delle persone residenti nello Stato di residenza in quanto membri del personale consolare o in quanto membri del personale privato.
2. Il giorno dell'arrivo e della partenza definitiva devono formare
oggetto di una notifica preventiva entro un termine ragionevole.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-10-14;611#art-c-8