Convenzione

Art. 12

In vigore dal 8 nov 1985
1. Lo Stato di residenza, nell'ambito delle sue leggi e regolamenti, facilita allo Stato di invio l'acquisto o la locazione nel suo territorio dei locali necessari all'Ufficio consolare. 2. Se è necessario, lo Stato di residenza aiuta ad ottenere abitazioni convenienti per i membri del personale consolare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-10-14;611#art-c-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 12 Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra Italia e Repubblica democratica tedesca, firmata a Berlino il 27 gennaio 1983, con scambio di lettere effettuato a Berlino in pari data. — Testo vigente | Portale Normativo