Convenzione

Art. 10

In vigore dal 8 nov 1985
1. Lo Stato di residenza concede all'Ufficio consolare, ai funzionari consolari ed agli altri membri del personale consolare ogni facilitazione per l'esercizio delle loro funzioni e compiti. Esso prende tutte le misure necessarie affinché l'Ufficio consolare, i funzionari consolari e gli impiegati consolari possano godere dei diritti, privilegi ed immunità previsti nella presente Convenzione. 2. Lo Stato di residenza tratta i funzionari consolari col rispetto che è loro dovuto e prende le misure necessarie per assicurare la loro protezione, la loro libertà e dignità.
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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;611#art-c-10

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Art. 10 Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra Italia e Repubblica democratica tedesca, firmata a Berlino il 27 gennaio 1983, con scambio di lettere effettuato a Berlino in pari data. — Testo vigente | Portale Normativo