Art. 10
Convenzione

Art. 10

10 / 54
In vigore dal 8 nov 1985
1. Lo Stato di residenza concede all'Ufficio consolare, ai funzionari consolari ed agli altri membri del personale consolare ogni facilitazione per l'esercizio delle loro funzioni e compiti. Esso prende tutte le misure necessarie affinché l'Ufficio consolare, i funzionari consolari e gli impiegati consolari possano godere dei diritti, privilegi ed immunità previsti nella presente Convenzione. 2. Lo Stato di residenza tratta i funzionari consolari col rispetto che è loro dovuto e prende le misure necessarie per assicurare la loro protezione, la loro libertà e dignità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-10-14;611#art-c-10