Convenzione

Art. 14

In vigore dal 8 nov 1985
1. I funzionari consolari e gli impiegati consolari sono esenti dalla giurisdizione dello Stato di residenza per atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano per azioni civili risultanti da un contratto concluso da un funzionario consolare o un impiegato consolare, nel quale quest'ultimo non ha esplicitamente nè implicitamente dichiarato di agire come rappresentante dello Stato di invio, o per azioni concernenti la responsabilità civile per danni causati da un incidente provocato nello Stato di residenza da un mezzo di trasporto. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano per un reato doloso punibile, secondo le leggi dello Stato di residenza, con una pena non inferiore nel massimo a 5 anni. 4. I funzionari consolari e gli impiegati consolari non possono essere ne arrestati ne subire altra limitazione nella loro libertà personale, a meno che siano imputati, mediante provvedimento dell'autorità giudiziaria, di un reato doloso punibile, secondo le leggi dello Stato di residenza, con una pena non inferiore nel massimo a 5 anni, o che si tratti dell'esecuzione di una condanna disposta con una sentenza passata in giudicato per un tale reato. 5. Le autorità competenti dello Stato di residenza informano senza indugio il Capo dell'Ufficio consolare dei casi di limitazione della libertà personale di funzionari consolari, di impiegati consolari e dei membri delle rispettive famiglie, nonché delle procedure penali intentate contro di loro.
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Art. 14 Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra Italia e Repubblica democratica tedesca, firmata a Berlino il 27 gennaio 1983, con scambio di lettere effettuato a Berlino in pari data. — Testo vigente | Portale Normativo