Convenzione
Art. 5
In vigore dal 8 nov 1985
Non appena il Capo dell'Ufficio consolare è ammesso, anche a titolo provvisorio, all'esercizio delle sue funzioni, lo Stato di residenza ne informa immediatamente le autorità della circoscrizione consolare e prende le misure necessarie affinché egli possa esercitare le funzioni inerenti alla sua carica e beneficiare del
trattamento previsto dalla presente Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-10-14;611#art-c-5