Convenzione

Art. 1

In vigore dal 8 nov 1985
CONVENZIONE CONSOLARE tra la Repubblica italiana e la Repubblica Democratica Tedesca La Repubblica italiana e la Repubblica Democratica Tedesca, nel desiderio di regolare le relazioni consolari tra i due Stati e sviluppare ulteriormente dette relazioni nello spirito di amicizia e collaborazione, hanno deciso di concludere la presente Convenzione consolare e a tale scopo hanno nominato quali plenipotenziari: Il Presidente della Repubblica italiana: l'on. Dott. Emilio COLOMBO, Ministro degli Affari Esteri; Il Consiglio di Stato della Repubblica Democratica Tedesca: il Signor Oskar FISCHER, Ministro per gli Affari Esteri, i quali, dopo aver scambiato i pieni poteri, trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuto quanto segue: Ai fini della presente Convenzione le espressioni seguenti si intendono come è precisato qui di seguito: 1. "Ufficio consolare" designa ogni Consolato generale, Consolato, Vice Consolato, e Agenzia consolare; 2. "circoscrizione consolare" designa il territorio attribuito ad un Ufficio consolare per l'esercizio delle funzioni consolari; 3. "Capo dell'Ufficio consolare" designa il funzionario consolare incaricato di agire in tale qualità; 4. "funzionario consolare" designa ogni persona, compreso il Capo dell'Ufficio consolare, incaricata dell'esercizio di funzioni consolari; 5. "impiegato consolare" designa ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici di un Ufficio consolare; 6. "membro del personale di servizio" designa ogni persona adibita al servizio domestico di un Ufficio consolare; 7. "membro del personale consolare" designa ogni funzionario consolare, impiegato consolare o membro del personale di servizio; 8. "membro del personale privato" designa ogni persona impiegata esclusivamente al servizio privato di un membro del personale consolare; 9. "membro della famiglia" designa il coniuge di un membro del personale consolare, i suoi figli e genitori, nonché quelli del coniuge, qualora vivano nel domicilio ed a carico del membro del personale consolare; 10. "locali consolari" designa gli edifici, le parti di edifici ed i terreni annessi utilizzati esclusivamente ai fini dell'Ufficio consolare, chiunque ne sia il proprietario; 11. "archivio consolare" comprende tutta la corrispondenza di servizio, il materiale e gli strumenti di cifra, i documenti, i registri, i libri ed i mezzi tecnici di lavoro dell'Ufficio consolare, nonché i mobili destinati a proteggerli ed a conservarli.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;611#art-c-1

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