Convenzione
Art. 1
1 / 54In vigore dal 8 nov 1985
CONVENZIONE CONSOLARE tra la Repubblica italiana e la Repubblica Democratica
Tedesca
La Repubblica italiana e la Repubblica Democratica Tedesca, nel desiderio di regolare le relazioni consolari tra i due Stati e sviluppare ulteriormente dette relazioni nello spirito di amicizia e collaborazione, hanno deciso di concludere la presente Convenzione
consolare e a tale scopo hanno nominato quali plenipotenziari:
Il Presidente della Repubblica italiana:
l'on. Dott. Emilio COLOMBO, Ministro degli Affari Esteri;
Il Consiglio di Stato della Repubblica Democratica Tedesca:
il Signor Oskar FISCHER, Ministro per gli Affari Esteri,
i quali, dopo aver scambiato i pieni poteri, trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuto quanto segue:
Ai fini della presente Convenzione le espressioni seguenti si
intendono come è precisato qui di seguito:
1. "Ufficio consolare" designa ogni Consolato generale,
Consolato, Vice Consolato, e Agenzia consolare;
2. "circoscrizione consolare" designa il territorio attribuito ad
un Ufficio consolare per l'esercizio delle funzioni consolari;
3. "Capo dell'Ufficio consolare" designa il funzionario consolare
incaricato di agire in tale qualità;
4. "funzionario consolare" designa ogni persona, compreso il Capo dell'Ufficio consolare, incaricata dell'esercizio di funzioni
consolari;
5. "impiegato consolare" designa ogni persona impiegata nei
servizi amministrativi o tecnici di un Ufficio consolare;
6. "membro del personale di servizio" designa ogni persona
adibita al servizio domestico di un Ufficio consolare;
7. "membro del personale consolare" designa ogni funzionario
consolare, impiegato consolare o membro del personale di servizio;
8. "membro del personale privato" designa ogni persona impiegata esclusivamente al servizio privato di un membro del personale
consolare;
9. "membro della famiglia" designa il coniuge di un membro del personale consolare, i suoi figli e genitori, nonché quelli del coniuge, qualora vivano nel domicilio ed a carico del membro del
personale consolare;
10. "locali consolari" designa gli edifici, le parti di edifici ed i terreni annessi utilizzati esclusivamente ai fini dell'Ufficio consolare, chiunque ne sia il proprietario;
11. "archivio consolare" comprende tutta la corrispondenza di servizio, il materiale e gli strumenti di cifra, i documenti, i registri, i libri ed i mezzi tecnici di lavoro dell'Ufficio consolare, nonché i mobili destinati a proteggerli ed a conservarli.
Storico versioni
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