Convenzione

Art. 2

In vigore dal 8 nov 1985
1. Un Ufficio consolare può essere aperto nel territorio dello Stato di residenza soltanto con il consenso di quest'ultimo. 2. La sede, la classe, la circoscrizione consolare nonché il numero dei membri del personale consolare vengono convenuti tra lo Stato di invio e lo Stato di residenza. 3. Ulteriori modifiche alla sede dell'Ufficio consolare, alla sua classe o alla sua circoscrizione, possono essere apportate dallo Stato di invio soltanto con l'assenso dello Stato di residenza. 4. L'apertura di un ufficio, facente parte di un Ufficio consolare già esistente, al di fuori della sede di quest'ultimo, richiede il consenso espresso e preliminare dello Stato di residenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-10-14;611#art-c-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo