Convenzione
Art. 2
In vigore dal 8 nov 1985
1. Un Ufficio consolare può essere aperto nel territorio dello
Stato di residenza soltanto con il consenso di quest'ultimo.
2. La sede, la classe, la circoscrizione consolare nonché il numero dei membri del personale consolare vengono convenuti tra lo
Stato di invio e lo Stato di residenza.
3. Ulteriori modifiche alla sede dell'Ufficio consolare, alla sua classe o alla sua circoscrizione, possono essere apportate dallo
Stato di invio soltanto con l'assenso dello Stato di residenza.
4. L'apertura di un ufficio, facente parte di un Ufficio consolare già esistente, al di fuori della sede di quest'ultimo, richiede il consenso espresso e preliminare dello Stato di residenza.
Storico versioni
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