Art. 5
Convenzione

Art. 5

5 / 54
In vigore dal 8 nov 1985
Non appena il Capo dell'Ufficio consolare è ammesso, anche a titolo provvisorio, all'esercizio delle sue funzioni, lo Stato di residenza ne informa immediatamente le autorità della circoscrizione consolare e prende le misure necessarie affinché egli possa esercitare le funzioni inerenti alla sua carica e beneficiare del trattamento previsto dalla presente Convenzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-10-14;611#art-c-5