Convenzione
Art. 16
In vigore dal 8 nov 1985
1. Lo Stato di invio può rinunciare ai diritti, privilegi ed
immunità previsti agli .
2. La rinuncia deve essere comunicata espressamente per ogni
singolo caso per iscritto allo Stato di residenza.
3. La rinuncia all'immunità in un procedimento non implica la rinuncia, all'immunità relativamente all'esecuzione del giudizio per
la quale è necessaria una rinuncia distinta.
4. Se un membro del personale consolare che beneficerebbe dell'immunità dalla giurisdizione civile inizia un giudizio egli non può invocare l'immunità nè dalla giurisdizione nè dall'esecuzione nei confronti di ogni domanda riconvenzionale, direttamente connessa alla domanda principale.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-10-14;611#art-c-16