Convenzione

Art. 20

In vigore dal 8 nov 1985
1. I funzionari consolari e gli impiegati consolari, nonché i membri delle loro famiglie, sono esenti dagli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti dello Stato di residenza in materia di registrazione degli stranieri e di permesso di soggiorno. 2. Tuttavia le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nè all'impiegato consolare che non sia impiegato permanente dello Stato di invio o che eserciti un'attività privata di carattere lucrativo nello Stato di residenza, nè ad un membro della sua famiglia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-10-14;611#art-c-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo