Convenzione
Art. 23
In vigore dal 8 nov 1985
1. In conformità alle proprie leggi e regolamenti, lo Stato di residenza autorizza l'importazione ed esportazione degli oggetti qui appresso elencati, e concede per gli stessi la esenzione da ogni diritto di dogana, tassa o altro onere diverso dalle spese di
deposito, di trasporto o attinente a servizi analoghi:
a) gli oggetti, comprese le automobili, destinati all'uso
ufficiale dell'Ufficio consolare;
b) gli oggetti, comprese le automobili, destinati all'uso personale dei funzionari consolari e dei membri delle loro famiglie, nonché gli oggetti destinati alla loro prima sistemazione.
Gli articoli di consumo non devono eccedere le quantità necessarie
ad una loro utilizzazione diretta da parte degli interessati.
2. Gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio beneficiano dei privilegi ed esenzioni previsti nel paragrafo 1 per quanto concerne gli oggetti importati in occasione della loro prima destinazione.
Le stesse disposizioni si applicano anche alla riesportazione degli
stessi oggetti.
3. I funzionari consolari e i membri delle loro famiglie sono esenti dalla visita doganale per i bagagli personali che portano seco. Essi non possono essere sottoposti a visita se non nel caso in cui si abbiano serie ragioni di supporre che contengano oggetti diversi da quelli indicati al punto b) del paragrafo 1 o oggetti la cui importazione o esportazione sia vietata dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza, ovvero sia sottoposta alle sue leggi e regolamenti di quarantena. In tali casi detta visita può aver luogo soltanto in presenza del funzionario consolare o del
membro della sua famiglia interessato.
Storico versioni
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