Convenzione
Art. 20
20 / 54In vigore dal 8 nov 1985
1. I funzionari consolari e gli impiegati consolari, nonché i membri delle loro famiglie, sono esenti dagli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti dello Stato di residenza in materia di
registrazione degli stranieri e di permesso di soggiorno.
2. Tuttavia le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nè all'impiegato consolare che non sia impiegato permanente dello Stato di invio o che eserciti un'attività privata di carattere lucrativo nello Stato di residenza, nè ad un membro della sua famiglia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-10-14;611#art-c-20