Convenzione
Art. 18
In vigore dal 8 nov 1985
Gli archivi e i documenti consolari sono inviolabili in ogni momento ed in qualunque luogo si trovino. Negli archivi consolari
possono essere conservati soltanto documenti ufficiali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-10-14;611#art-c-18