Convenzione

Art. 17

In vigore dal 8 nov 1985
1. I locali consolari, la residenza del Capo dell'Ufficio consolare, nella misura in cui questa si trova nel complesso dell'edificio ove ha sede l'Ufficio consolare, ed i mezzi di trasporto utilizzati esclusivamente ai fini dell'Ufficio consolare, sono inviolabili. 2. Le autorità dello Stato di residenza non possono penetrare nei locali consolari e nella residenza del Capo dell'Ufficio consolare, quale è definita al paragrafo 1, senza il consenso del Capo dell'Ufficio consolare, del Capo della rappresentanza diplomatica dello Stato d'invio o di una persona designata da uno di essi. 3. Lo Stato di residenza ha l'obbligo di prendere tutte le misure appropriate per impedire che i locali consolari siano occupati o danneggiati, e che la tranquillità dell'Ufficio consolare sia turbata o la sua dignità diminuita. 4. I locali consolari, il loro arredamento ed i beni dell'Ufficio consolare, compresi i suoi mezzi di trasporto, non possono essere oggetto di espropriazione o requisizione nell'interesse pubblico o ai fini di difesa nazionale.
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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;611#art-c-17

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Art. 17 Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra Italia e Repubblica democratica tedesca, firmata a Berlino il 27 gennaio 1983, con scambio di lettere effettuato a Berlino in pari data. — Testo vigente | Portale Normativo