Convenzione
Art. 17
In vigore dal 8 nov 1985
1. I locali consolari, la residenza del Capo dell'Ufficio consolare, nella misura in cui questa si trova nel complesso dell'edificio ove ha sede l'Ufficio consolare, ed i mezzi di trasporto utilizzati esclusivamente ai fini dell'Ufficio consolare, sono inviolabili.
2. Le autorità dello Stato di residenza non possono penetrare nei locali consolari e nella residenza del Capo dell'Ufficio consolare, quale è definita al paragrafo 1, senza il consenso del Capo dell'Ufficio consolare, del Capo della rappresentanza diplomatica
dello Stato d'invio o di una persona designata da uno di essi.
3. Lo Stato di residenza ha l'obbligo di prendere tutte le misure appropriate per impedire che i locali consolari siano occupati o danneggiati, e che la tranquillità dell'Ufficio consolare sia
turbata o la sua dignità diminuita.
4. I locali consolari, il loro arredamento ed i beni dell'Ufficio consolare, compresi i suoi mezzi di trasporto, non possono essere oggetto di espropriazione o requisizione nell'interesse pubblico o ai
fini di difesa nazionale.
Storico versioni
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