Convenzione

Art. 22

In vigore dal 8 nov 1985
1. I membri del personale consolare, nonché i membri delle loro famiglie, sono esenti da ogni imposta o tassa, personale e reale, statale, regionale e comunale, ad eccezione: a) delle imposte dirette e tasse che sono incorporate nel prezzo delle merci o dei servizi; b) delle imposte e tasse sui beni immobili privati situati sul territorio dello Stato di residenza, salve le esenzioni previste dall'; c) delle imposte e tasse di successione e sui trasferimenti di proprietà percepite dallo Stato di residenza, con riserva delle esenzioni previste dalla lettera b) dell'; d) delle imposte e tasse sui redditi privati, ivi compresi gli interessi che hanno la loro origine nello Stato di residenza e delle imposte sul patrimonio prelevate sugli investimenti effettuati in imprese commerciali e finanziarie situate nello Stato di residenza; e) delle tasse e di altri tributi percepiti in remunerazione di specifici servizi prestati; f) dei diritti di registrazione, di cancelleria, di ipoteca e di bollo, con riserva delle esenzioni previste dall'. 2. Se i membri del personale consolare impiegano cittadini dello Stato di residenza o persone residenti permanentemente nello Stato stesso, debbono rispettare le disposizioni di detto Stato concernenti la percezione delle imposte e tasse.
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Art. 22 Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra Italia e Repubblica democratica tedesca, firmata a Berlino il 27 gennaio 1983, con scambio di lettere effettuato a Berlino in pari data. — Testo vigente | Portale Normativo