Convenzione
Art. 22
22 / 54In vigore dal 8 nov 1985
1. I membri del personale consolare, nonché i membri delle loro famiglie, sono esenti da ogni imposta o tassa, personale e reale,
statale, regionale e comunale, ad eccezione:
a) delle imposte dirette e tasse che sono incorporate nel prezzo delle merci o dei servizi;
b) delle imposte e tasse sui beni immobili privati situati sul territorio dello Stato di residenza, salve le esenzioni previste
dall';
c) delle imposte e tasse di successione e sui trasferimenti di proprietà percepite dallo Stato di residenza, con riserva delle
esenzioni previste dalla lettera b) dell';
d) delle imposte e tasse sui redditi privati, ivi compresi gli interessi che hanno la loro origine nello Stato di residenza e delle imposte sul patrimonio prelevate sugli investimenti effettuati in
imprese commerciali e finanziarie situate nello Stato di residenza;
e) delle tasse e di altri tributi percepiti in remunerazione di specifici servizi prestati;
f) dei diritti di registrazione, di cancelleria, di ipoteca e di bollo, con riserva delle esenzioni previste dall'.
2. Se i membri del personale consolare impiegano cittadini dello Stato di residenza o persone residenti permanentemente nello Stato stesso, debbono rispettare le disposizioni di detto Stato concernenti
la percezione delle imposte e tasse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-10-14;611#art-c-22